Published On: Settembre 3rd, 2020

Gentili colleghi

Sulla base delle richieste pervenute  in merito all’inserimento della data di decorrenza dell’obbligo Ecm sul  Portale del Co.Ge.A.P.S., vi comunichiamo che è disponibile la funzione che permette ai neo iscritti agli Ordini, istituiti con la Legge 3/2018, di dichiarare l’inizio dell’attività lavorativa.

Come scritto nel Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario   e nella  Delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 27 settembre 2018, per le professioni il cui esercizio non era precedentemente subordinato all’ iscrizione ad Ordini, l’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante e prosegue senza soluzione di continuità con l’iscrizione all’ Ordine.

La circolare n 122/2020 della Federazione Nazionale e la lettera del Cogeaps del 27/08/2020 (allegati in fondo alla pagina) chiariscono che “Tale funzione consente su base volontaria ai professionisti che svolgevano precedentemente attività sanitaria, di indicare l’anno di inizio dell’attiva professionale. Ovviamente, la compilazione della funzione non modificherà nulla del calcolo dell’obbligo formativo, e pertanto può anche essere ignorata dai professionisti che si sono iscritti all’ordine nel 2018-19 in seguito al conseguimento del titolo abilitante, ma è di funzionale solo per quei professionisti che intendono dichiarare che esercitavano la professione negli anni precedenti l’obbligo di iscrizione. L’eventuale non compilazione del dato di inizio attività non preclude la possibilità, in futuro, di inserimento del dato e/o calcolo della certificabilità per il triennio 2017-2019 con i dati attualmente presenti nella banca dati Co.Ge.A.P.S”.

Quindi nei casi in cui gli iscritti appartengono a delle professioni che precedentemente non erano regolate dall’iscrizione ad un albo, hanno la facoltà di scegliere se inserire la data della laurea abilitante qualora essa sia antecedente all’iscrizione all’Ordine e quindi all’albo professionale.  Tale funzione consente di vedersi addebitare l’obbligo di assolvimento del proprio fabbisogno formativo triennale dalla data della dichiarazione e di validare i crediti ECM acquisiti prima della data d’iscrizione all’ Ordine.

Sulla base di questa scelta, il Cogeaps chiarisce che “la certificazione, e di conseguenza il calcolo dell’obbligo formativo triennale, sono calcolabili solo a partire dal triennio 2011-2013, in quanto i trienni precedenti afferiscono al periodo sperimentale, e non sono soggetti al calcolo dell’obbligo, né alla certificazione”.

Per ogni ulteriore chiarimento, è attiva la casella mail ufficioformazione@tsrmpa.org