Deontologia

Nuovo codice deontologico dei Dietisti

PREMESSA

Il presente Codice deontologico si applica ai Dietisti iscritti al proprio albo o all’elenco speciale ad esaurimento dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Il Codice deontologico afferma i principi e le regole per l’esercizio della professione, disciplina i comportamenti del Dietista affinché siano responsabili ed eticamente corretti.

Il Codice deontologico è strumento di garanzia dell’agire professionale e di informazione per le persone e le comunità riguardo l’identità e i doveri del professionista.

Il Codice deontologico vigila su qualità e autonomia, dignità e decoro del professionista e della professione, deve essere conosciuto e osservato dal Dietista e lo impegna alla tutela della salute della persona e della comunità.

Le norme del Codice deontologico, nel loro insieme, sono vincolanti e devono essere rispettate in ogni ambito e con qualsiasi modalità si eserciti la professione. Queste norme regolano i comportamenti incidenti sulla professione, anche quando assunti al di fuori dell’esercizio professionale.

L’inosservanza delle norme del Codice deontologico, anche se dovuta a ignoranza, costituisce illecito disciplinare.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Parte I – Persona

Art. 1 Definizione di persona

La persona è una totalità unificata, il centro in cui si armonizzano le dimensioni biologiche e spirituali, etiche e bioetiche, culturali e relazionali, progettuali e ambientali dell’essere umano nel percorso della vita.

Nella relazione di cura, il concetto di persona afferisce al professionista sanitario, alla persona assistita e alla persona di riferimento.

Art. 2 Il professionista sanitario

Il professionista sanitario è colui che ha scelto di dedicarsi ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell’ambiente, acquisisce la necessaria competenza, adotta comportamenti prosociali e garantisce interventi qualificati.

Il professionista sanitario rispetta gli inderogabili principi di dignità e libertà, del valore della vita, della salute della persona e della comunità. Promuove la sicurezza delle cure, interviene nel rispetto delle specifiche competenze, sulla base delle evidenze scientifiche, tiene conto delle raccomandazioni espresse nelle linee guida e delle buone pratiche.

Il professionista sanitario possiede una coscienza di valori e di significati con cui dare senso alla propria attività e si attiene ai principi etici, bioetici e morali.

In caso di dilemmi etici che non può sciogliere, il professionista sanitario attiva il ricorso alla consulenza bioetica, se disponibile, al fine di trovare le più opportune soluzioni; ove non sia disponibile, il professionista sanitario elabora una soluzione in base ai suddetti principi. In caso di conflitti etici, esercita la libertà di coscienza.

Il professionista sanitario mette la propria competenza a disposizione della ricerca scientifica, delle innovazioni tecnologiche e della sanità digitale.

In qualunque circostanza, il professionista sanitario si comporta in modo da meritare la fiducia della persona assistita, dei familiari, delle persone di riferimento e degli altri professionisti sanitari.

Art. 3 La persona assistita

La persona assistita è il destinatario dell’attività del professionista sanitario finalizzata, secondo le specifiche competenze e le diverse metodiche, a rispondere ai bisogni di salute del singolo e della comunità.

Art. 4 La persona di riferimento

La persona di riferimento è colui che si prende cura della persona assistita, in particolare quando questa si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in modo libero e autonomo ai propri bisogni di salute e partecipa alla relazione di cura.

Nei casi previsti dalla normativa, la persona di riferimento può rivestire anche il ruolo di rappresentante legale, amministratore di sostegno o fiduciario.

Art. 5 Centralità della persona

Il professionista sanitario riconosce la centralità della persona, si pone in relazione e in ascolto attivo, crea empatia, agisce nel pieno rispetto della sua dignità e libertà, delle sue aspirazioni e diritti naturali.

Il professionista sanitario promuove e tutela la salute della persona e delle comunità, umanizza e valorizza la relazione di cura.

Gli interventi del professionista sanitario sono condivisi con la persona assistita e sono basati sulla fiducia e sulla reciproca informazione, nel rispetto dei suoi bisogni di salute.

Il professionista sanitario previene e riconosce, ove presente, il dolore nella persona assistita. Secondo la propria competenza, definisce e misura il dolore e partecipa al suo trattamento nel progetto di cura.

Il professionista sanitario riconosce la condizione di sofferenza sia della persona assistita sia delle persone di riferimento, se ne fa carico e si adopera per recar loro sollievo nell’ambito della relazione di cura.

Il professionista sanitario si astiene da ogni ostinazione diagnostica e terapeutica futile, sproporzionata, inefficace e inappropriata.

Art. 6 Rapporto con i colleghi e con le altre professioni

Il professionista sanitario rispetta i colleghi di tutte le professioni, senza alcuna distinzione e disparità di trattamento, anche in caso di contrasto di opinioni. Rispetta e facilita la libera scelta del professionista sanitario da parte della persona assistita.

L’integrazione tra confronto interpersonale e gestione efficace della documentazione sanitaria favorisce il rapporto tra professionisti sanitari.

Il professionista sanitario presta assistenza in caso di urgenza e in caso di calamità si mette a disposizione per il soccorso alla persona e alle comunità.

Il professionista sanitario è attento al benessere fisico, psichico e relazionale proprio e dei colleghi, previene i rischi da stress lavoro-correlato o extralavorativo, consapevole che questo possa incidere sulla qualità dell’agire professionale. Promuove ogni azione utile a recuperare il pieno benessere in caso di stress, proprio o dei colleghi, prendendosi cura anche degli altri curanti.

Il professionista sanitario mantiene con i colleghi una solida relazione che sostenga l’assunzione di responsabilità negli obiettivi e nelle scelte, anche attraverso un costante dialogo personale e in equipe.

Il professionista sanitario segnala agli organi competenti ogni comportamento dei colleghi che comprometta, o possa compromettere, la salute o la dignità della persona o della comunità.

Il professionista sanitario promuove la crescita della comunità professionale, attraverso l’impegno proprio e il coinvolgimento dei colleghi.

Art. 7 Ricerca scientifica e sperimentazione clinica

Il professionista sanitario si avvale della ricerca scientifica per il progresso delle conoscenze nell’interesse della salute di persone e comunità, secondo protocolli etici, rigorosi e razionali. Quando la ricerca scientifica comporti la sperimentazione clinica con la persona, il professionista sanitario protegge la dignità e la sicurezza di chi vi partecipa.

Parte II – Responsabilità

Art. 8 Definizione di responsabilità

La responsabilità è l’impegno costante a mantenere nelle intenzioni, nella progettazione e nello svolgimento delle attività, un comportamento retto fondato sull’esercizio della libertà e ispirato alla solidarietà, coerente con i doveri della propria posizione individuale, finalizzato alla tutela del bene della persona, della comunità e alla salvaguardia dell’ambiente.

Art. 9 Responsabilità nei confronti della persona assistita

La responsabilità è basata su competenze tipiche, specifiche e non delegabili, mantenute nel tempo, che garantiscano la protezione della salute e la sicurezza.

Il professionista sanitario, sulla base della propria competenza, opera in autonomia decisionale con l’obiettivo di garantire adeguate risposte ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell’ambiente.

Art. 10 Responsabilità nei confronti dei professionisti sanitari

Il professionista sanitario ha la responsabilità di creare e mantenere un rapporto con i colleghi improntato su solidarietà, condivisione, collaborazione e cooperazione, nel rispetto delle competenze e dell’autonomia di ogni professione sanitaria.

Art. 11 Responsabilità nei modelli organizzativi

Il professionista sanitario contribuisce all’efficienza, all’efficacia e alla qualità dei modelli organizzativi della struttura in cui opera, individua le eventuali criticità e offre soluzioni congruenti nel rispetto della propria competenza e funzione.

Art. 12 Responsabilità nei confronti dell’ambiente

Il professionista sanitario esercita la propria attività nel rispetto dell’ambiente, partecipa ad azioni di educazione e prevenzione per un uso appropriato delle risorse naturali e per uno sviluppo eco-sostenibile, anche a beneficio delle generazioni presenti e future.

Art. 13 Conflitti di interesse

Il professionista sanitario dichiara le eventuali condizioni di conflitto di interesse, riguardo aspetti economici e di altra natura, che è possibile si manifestino negli interventi sanitari, nella ricerca, nella divulgazione scientifica, nella formazione, nell’aggiornamento professionale, nell’attività di consulenza, nell’esercizio di funzioni pubbliche e nei rapporti con industrie, enti, organizzazioni, istituzioni, nonché con la pubblica amministrazione.

Il professionista sanitario evita ogni azione nei casi in cui sia a conoscenza di evidenti condizioni di conflitto di interesse.

Parte III – Salute

Art. 14 Definizione di salute

La salute è una condizione dinamica di benessere fisico, mentale, spirituale, sociale e ambientale, non mera assenza di malattia.

La tutela della salute è diritto fondamentale della persona e interesse della comunità.

Elemento di garanzia è la sicurezza delle cure.

Art. 15 Promozione della salute

Il professionista sanitario si pone al servizio delle persone, delle famiglie e delle comunità, orienta e finalizza i propri interventi alla tutela della salute, promuove la libertà, la dignità e la migliore qualità della vita possibile, contribuendo anche allo sviluppo funzionale della persona.

Il professionista sanitario promuove la salute e stili di vita sani, responsabilizza le persone e le comunità attraverso l’educazione, nei diversi ambienti e contesti, in tutte le età della vita.

Il professionista sanitario promuove lo sviluppo e l’incremento della sicurezza delle cure, persegue il potenziamento dell’organizzazione sanitaria attraverso la ricerca, le evidenze e le informazioni scientifiche.

Il professionista sanitario valorizza l’autonomia e la capacità di assunzione di responsabilità della persona assistita, la sostiene nel processo di cambiamento, nel prevenire e affrontare situazioni di vulnerabilità, di disagio, di svantaggio e di emergenza. Contrasta ogni condizione di emarginazione individuale e sociale.

Il professionista sanitario individua, con altri professionisti e in collaborazione con la società civile, i contesti nei quali attuare attività di promozione e di educazione alla salute.

Art. 16 Prevenzione e precauzione

Il professionista sanitario promuove la cultura della prevenzione e sostiene ogni iniziativa volta a ridurre i rischi di diffusione delle malattie e di contagio, nonché i pericoli per la salute individuale e collettiva, connessi anche alla presenza e diffusione di sostanze nocive e agenti inquinanti.

Il professionista sanitario adotta una condotta ispirata alla precauzione, intesa quale insieme di regole di cautela e di prudenza, anche di fronte a rischi potenziali circa i quali esistano ricerche scientifiche in corso con risultati non sufficientemente comprovati.

Art. 17 Accesso al servizio sanitario nazionale

Ogni persona ha pari diritto di accedere, anche con l’uso delle tecnologie digitali, al servizio sanitario nazionale, comunque organizzato e articolato sul territorio.

Il professionista sanitario promuove la qualità della programmazione e dell’organizzazione sanitaria, contribuisce a rendere effettivi i principi fondamentali di universalismo, uguaglianza e solidarietà del servizio sanitario nazionale.

Parte IV – Relazione

Art. 18 Definizione di relazione di cura

La relazione di cura è l’attenzione verso la persona e la presa in carico dei suoi bisogni di salute.

Il professionista sanitario, sia che abbia contatto diretto con la persona sia che non ne abbia, è parte della relazione di cura.

Art. 19 Qualità della relazione di cura

Il professionista sanitario instaura con la persona una relazione contraddistinta da umanità ed empatia, educazione e gentilezza, e favorisce un comportamento reciprocamente rispettoso, collaborativo, non aggressivo né intrusivo.

La relazione con la persona è modulata tenendo conto dell’età, del genere, dell’etnia, della cultura, della religione e dei valori etici di riferimento. Il professionista sanitario si pone in una situazione di ascolto attivo, conferisce rilievo alle informazioni raccolte finalizzandole alla qualità dei propri interventi. Valuta anche la prossemica, intesa come spazi e distanze adeguate alla situazione.

Il professionista sanitario mantiene nella relazione con la persona assistita il giusto equilibrio tra prestazione professionale e coinvolgimento personale.

Il professionista sanitario cura stile, modalità e qualità della relazione; ritiene che ridurre la persona assistita ad una patologia o ad un segmento corporeo sia lesivo della sua dignità personale e sociale.

Il professionista sanitario sostiene la relazione con la persona assistita, in particolare qualora si trovi in condizioni che ne limitano l’espressione, attraverso strategie, modalità e contesti comunicativi efficaci.

Il professionista sanitario, con il proprio agire, concorre pienamente alla qualificazione della relazione di cura anche quando non ha rapporti diretti con la persona assistita.

Art. 20 Relazione con i familiari della persona assistita

Alla relazione di cura partecipano, ove la persona assistita lo consenta, i suoi familiari. Il professionista sanitario offre, coordinandosi con l’equipe, sostegno e orientamento ai familiari che si prendono cura della persona assistita.

Art. 21 Lealtà comunicativa

Il professionista sanitario, in particolare con la persona assistita, adotta un comportamento fondato sulla lealtà comunicativa, fornisce informazioni trasparenti, complete e accurate in merito ai propri interventi, e adegua lo stile e gli strumenti comunicativi.

Il professionista sanitario, nella relazione di cura, rispetta e promuove l’autonomia decisionale della persona.

Il professionista sanitario, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, fornisce alla persona assistita un’informazione chiara e completa, indispensabile per la costruzione del processo decisionale affinché la persona possa orientare in maniera libera e consapevole le proprie scelte.

Il professionista sanitario sostiene la relazione anche qualora la persona assistita manifesti concezioni etiche diverse dalle proprie, esercita la libertà di coscienza e, preso atto delle aspettative della persona, garantisce la continuità della cura coinvolgendo l’equipe e si assume la responsabilità della propria eventuale astensione.

Art. 22 Il tempo di relazione è tempo di cura

L’ascolto attivo, il dialogo, gli interventi specifici e autonomi di natura intellettuale, relazionale ed educativa, necessari per instaurare e mantenere una efficace relazione tra professionista sanitario, persona assistita e persone di riferimento, costituiscono elementi qualificanti del tempo di cura.

Parte V – Informazione

Art. 23 Definizione di informazione e comunicazione

L’informazione è l’insieme di dati, correlati tra loro, con cui un’idea, un fatto, una notizia prende forma.

La comunicazione comprende il processo, le modalità, i mezzi e gli strumenti di trasmissione dell’informazione.

Art. 24 Informazione alla persona nella relazione di cura

L’informazione corretta, comunicata in modo adeguato, è alla base di ogni relazione di fiducia e consente l’effettivo rispetto dei diritti inviolabili della persona. Attraverso una comunicazione che rispetti i criteri di verità, attualità, immediatezza, correttezza e chiarezza del messaggio, le persone hanno la possibilità di comprendere il significato dell’informazione ricevuta e di esercitare in concreto il diritto-dovere a scelte consapevoli per la tutela della salute.

Al professionista sanitario, nella relazione di cura, compete l’informazione sui diritti della persona, sulle attività e sulle valutazioni di sua competenza, sugli obiettivi, vantaggi e svantaggi dell’intervento.

La persona ha il diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla propria salute nonché sui programmi e sugli strumenti dell’intervento professionale. Il professionista sanitario rispetta la volontà della persona di non essere informata o di delegare ad altri l’incarico di ricevere l’informazione.

Nell’equipe di cura sono concordati e definiti i contenuti informativi che ogni componente comunica alla persona assistita.

Le informazioni fornite alla persona assistita, secondo progettualità preventivamente elaborate, permettono una sua migliore adesione agli interventi sanitari.

Il professionista sanitario adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o della persona di riferimento, risponde ad ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e dimensione emotiva, in particolare in caso di situazioni gravi o infauste, offrendo elementi di speranza.

Nella pianificazione condivisa degli interventi, il professionista sanitario fornisce alla persona, in termini comprensibili, tutte le informazioni per consentire di verificarne, per quanto possibile, l’adeguatezza rispetto alle buone pratiche basate sulle evidenze scientifiche disponibili.

Art. 25 Informazione sanitaria al pubblico

La comunicazione del professionista sanitario al pubblico contiene unicamente informazioni inerenti la qualità e la sicurezza degli interventi, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, a tutela della dignità della persona nonché della salute individuale e collettiva.

Il professionista sanitario impronta la propria comunicazione ai criteri di evidenza, appropriatezza e sostenibilità, promuovendo e attuando un’informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulgando notizie atte a suscitare o ad alimentare illusioni, false aspettative o timori infondati.

Il professionista sanitario, nell’attività di informazione e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni.

Art. 26 Pubblicità sanitaria

La pubblicità sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, è basata su un’informazione corretta e veritiera, completa e pertinente, mai equivoca, ingannevole o denigratoria; rispetta nelle forme e nei contenuti i principi della professione sanitaria.

Nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, la pubblicità da parte del professionista sanitario ha per oggetto esclusivamente i titoli professionali e accademici, le specializzazioni acquisite, l’attività professionale, le caratteristiche del servizio offerto e il compenso relativo alle prestazioni.

Art. 27 Informazione nelle reti digitali

Il professionista sanitario, anche nell’utilizzo delle reti digitali, rispetta le regole della corretta informazione, mantiene elevati standard tecnico-scientifici e adotta uno stile di comportamento etico nella comunicazione delle informazioni e della pubblicità sanitaria.

Il professionista sanitario mantiene aggiornate le informazioni nelle reti digitali, attingendo alle evidenze scientifiche e alle fonti istituzionali in costante evoluzione, a tutela della persona e della comunità.

Quando il professionista utilizza, a qualunque titolo, le reti digitali, il web e i social media, mantiene e tutela la dignità, l’onore, il decoro e la reputazione propri e della professione, nei confronti della persona e della comunità, dei colleghi di tutte le professioni, degli ordini professionali, delle istituzioni in genere.

Parte VI – Consenso

Art. 28 Definizione di consenso

Il consenso, quale dimensione costitutiva della relazione di cura, è l’adesione libera e consapevole da parte della persona al progetto di cura.

Ad ogni professionista sanitario che interviene nella relazione di cura compete comunicare in modo adeguato le informazioni connesse alla sua attività per permettere alla persona la comprensione e ogni valutazione utile per la formazione del proprio consenso.

Nessuno può essere sottoposto ad alcun intervento sanitario senza acquisizione del relativo consenso, salvo i casi previsti dalla legge purché rispettosa della dignità della persona.

Art. 29 Consenso informato

Per consenso informato si intende l’atto formale, disciplinato dalla legge, con il quale la persona esprime, dopo aver compreso l’informazione ricevuta, la propria accettazione degli interventi proposti dal professionista sanitario.

Art. 30 Dissenso e revoca

In presenza di comprovato dissenso della persona informata e consapevole, il professionista sanitario desiste dagli interventi proposti, dandone comunicazione all’equipe in caso di progetto di cura multiprofessionale.

La persona che ha già espresso il suo consenso può, in seguito a una diversa valutazione, revocarlo in qualsiasi momento.

Nel caso in cui il dissenso o la revoca del consenso metta a rischio la vita o comprometta gravemente l’incolumità della persona, il professionista sanitario sostiene la persona nel rispetto delle sue scelte, coinvolge l’equipe in caso di progetto di cura multiprofessionale, propone eventualmente la consulenza di uno psicologo, di un assistente spirituale, o di altro professionista pertinente, prospetta e favorisce soluzioni alternative coerenti con il bisogno di salute della persona, sempre esplicitando i rischi connessi alla sua non adesione.

Art. 31 Persona minore di età

Il professionista sanitario informa la persona minore di età in modo adeguato all’età e maturità, ne ascolta l’opinione e valorizza le capacità di comprensione e di decisione sulle scelte relative alla sua salute.

Qualora la persona minore di età sia in grado di esprimere la propria volontà, il consenso, dissenso o revoca sono ottenuti in aggiunta al consenso, dissenso o revoca dei genitori o di chi ne ha la tutela legale.

In caso di volontà discordanti, il professionista sanitario promuove iniziative e pone in essere le azioni più opportune nell’interesse prevalente della salute della persona minore di età.

Art. 32 Persona con ridotta capacità

Qualora la persona abbia limitata e parziale capacità di scelta autonoma e consapevole sulla propria salute, il professionista sanitario valorizza la relazione di cura e sostiene l’espressione di consenso, dissenso o revoca al progetto di cura proposto.

Art. 33 Persona incapace

Qualora la persona sia incapace di scelte autonome e consapevoli sulla propria salute, il professionista sanitario acquisisce tutte le informazioni utili circa aspirazioni della persona, precedenti manifestazioni di volontà ed esistenza di una persona di riferimento.

Parte VII – Multiprofessionalità

Art. 34 Attività multiprofessionali

Il professionista sanitario riconosce la rilevanza dell’integrazione e della collaborazione leale e coordinata con i colleghi di tutte le professioni per far fronte ai bisogni di salute della persona e della comunità.

Il professionista sanitario, nello svolgimento dei propri interventi, crea un rapporto di fiducia con i colleghi di tutte le professioni basato su informazione e condivisione, responsabilità e solidarietà, collaborazione e cooperazione nel lavoro multi e interprofessionale, riconosce le peculiarità dei diversi ambiti di competenza, partecipa ai processi decisionali dell’equipe, ne attua le scelte e favorisce una comunicazione efficace nel rispetto della centralità della persona.

Parte VIII – Competenza

Art. 35 Definizione di competenza

La competenza è l’integrazione delle conoscenze, delle capacità e delle abilità tecnicoscientifiche e relazionali, nonché dei comportamenti e degli atteggiamenti, che sono acquisiti, mantenuti e aggiornati attraverso costanti processi educativi teorico-pratici.

Art. 36 Competenza nell’esercizio della professione

Il professionista sanitario mantiene il più alto standard di competenza, anche mediante processi educativi conformi al progresso della ricerca utile allo sviluppo della professione.

Agisce con il massimo scrupolo, impegno e responsabilità nei confronti della persona, degli altri professionisti e della comunità e contribuisce alla promozione delle politiche per la salute.

Art. 37 Consulenza e supervisione

Il professionista sanitario ricorre alla consulenza o alla supervisione per pratiche innovative o delle quali non ha esperienza. Richiesto di una consulenza o supervisione, mette a disposizione del richiedente la propria competenza.

Art. 38 Limiti della propria competenza

Il professionista sanitario, qualora valuti di non poter agire con competenza, riconosce i propri limiti, nella contingenza del caso garantisce la continuità della cura coinvolgendo l’equipe e, quanto prima, aggiorna la propria educazione teorico-pratica.

Il professionista sanitario è consapevole che l’esercizio di atti non pertinenti alla propria figura professionale e alla sua evoluzione lede la propria reputazione, la dignità ed il decoro della professione.

Art. 39 Aggiornamento della propria competenza

Il professionista sanitario aggiorna e adegua la propria competenza in relazione all’evoluzione professionale conseguente allo sviluppo della ricerca e delle evidenze scientifiche, degli aspetti etici e deontologici, normativi e gestionali, tenendo conto del contesto sanitario, sociale, culturale e ambientale.

Art. 40 Competenza digitale

Il professionista sanitario acquisisce e aggiorna la competenza per l’utilizzo degli strumenti digitali e la adatta ai bisogni di salute della persona, anche nella relazione di cura mediata dalla tecnologia.

L’ambiente digitale richiede al professionista sanitario una specifica e attenta applicazione dei principi etici, anche nello sviluppo dell’intelligenza artificiale in sanità. Nell’uso e gestione delle tecnologie digitali garantisce sicurezza e riservatezza.

Ove possibile, il professionista sanitario predilige la relazione di cura vissuta in presenza.

Art. 41 Trasmissione della competenza agli studenti

Il professionista sanitario riconosce negli studenti il futuro della professione, li accoglie e accompagna con attenzione, e si adopera per la trasmissione della propria competenza professionale e relazionale.

Parte IX – Riservatezza e segreto professionale

Art. 42 Riservatezza

La riservatezza riguarda la dimensione privata della persona quale possibilità di ciascuno di disporre della propria intimità.

Il professionista sanitario rispetta la dimensione privata della persona e, nell’ambito della struttura organizzativa, partecipa all’adozione delle misure idonee per tutelare la riservatezza dei dati e alle strategie di rimozione delle condizioni che la pregiudicano.

Art. 43 Segreto professionale

Il professionista sanitario osserva il segreto professionale quale espressione della reciproca fiducia costruita nell’ambito della relazione di cura.

Il professionista sanitario mantiene il segreto su tutto ciò che apprende, o che conosce direttamente o indirettamente, in ragione della propria professione.

Il professionista sanitario condivide con le persone coinvolte nel progetto di cura le informazioni acquisite, nei limiti di quanto concordato con la persona assistita e necessario al progetto stesso.

La rivelazione del segreto professionale è ammessa previa autorizzazione della persona interessata, informata circa le conseguenze della scelta. A prescindere da detta autorizzazione, la rivelazione è ammessa per l’adempimento di obblighi di legge ovvero in caso di pericolo, grave e non altrimenti evitabile, per la vita o l’incolumità di terze persone e comunque nei limiti di quanto a ciò necessario.

Il professionista sanitario informa collaboratori non professionisti e studenti del vincolo del segreto professionale.

Art. 44 Trattamento dei dati personali

Il professionista sanitario acquisisce, detiene e tratta i dati personali nel rispetto della riservatezza e per le esclusive finalità del progetto di cura e si astiene dal diffonderli con qualsiasi mezzo, comprese le reti digitali, come il web e i social-media.

Il professionista sanitario garantisce l’anonimato e la non identificazione della persona nella ricerca e nella didattica, nelle pubblicazioni e comunicazioni scientifiche.

Parte X – Equità

Art. 45 Definizione di equità

L’equità è manifestazione del principio di giustizia secondo criteri di proporzionalità, trasparenza e bilanciamento di interessi virtuosi. Si basa su una progettualità condivisa ed espressamente dichiarata, commisurata alle differenti condizioni delle singole persone e delle comunità, alla intensità dei loro bisogni e alle risorse rese disponibili.

Art. 46 Equità in salute

Equità in salute significa pari capacità di beneficiare dell’accesso ai servizi sanitari e alle prestazioni di qualità, per ogni persona e in ogni parte del territorio, secondo appropriatezza, nel rispetto dei principi di proporzionalità e giustizia distributiva, riguardo ai bisogni di salute del singolo e dei componenti della comunità.

L’equità in salute necessita di risorse adeguate, di una programmazione idonea e trasparente che tenga conto del bilanciamento tra i bisogni di salute effettivi e gli interessi virtuosi della persona e della comunità, nel rispetto dell’ambiente. L’equità in salute implica rigorose azioni di contrasto a pratiche di corruzione, sprechi e medicina difensiva.

Art. 47 Ruolo del professionista

Il professionista sanitario, di fronte alle molteplici e crescenti questioni etiche poste in particolare dalle variabili sociali, dall’uso della scienza e dalle applicazioni della tecnologia, crea le condizioni per un uso equo, appropriato e responsabile delle risorse disponibili, sia pubbliche sia private, e attua gli interventi che meglio tutelano e soddisfano la dignità, la libertà e i bisogni di salute della persona, nell’orizzonte di uno sviluppo sostenibile.

Art. 48 Equità e non conflittualità

Il professionista sanitario promuove la cultura della non conflittualità quale espressione dell’equità e si impegna, in caso di controversie con la persona assistita, le persone di riferimento o i colleghi, a trovare soluzioni condivise, anche attraverso procedure di conciliazione.

REGOLE COMPORTAMENTALI

Parte XI – Identità del professionista

Art. 49 Definizione

Il Dietista è il professionista sanitario in possesso di laurea abilitante o dei titoli equipollenti, iscritto all’albo o all’elenco speciale ad esaurimento presso l’Ordine territorialmente competente, e svolge l’attività di pubblico interesse descritta nel profilo professionale e nell’ordinamento didattico del corso di laurea.

Il Dietista è il professionista sanitario competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione, compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all’attuazione delle politiche alimentari.

L’attività del Dietista è di natura tecnica, relazionale ed educativa.

Art. 50 Ambiti

Il Dietista esercita la professione in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Il campo di attività proprio del Dietista comprende l’assistenza nutrizionale, la ristorazione collettiva, l’educazione alimentare e la prevenzione in ambito nutrizionale, l’organizzazione dei servizi in cui opera, la formazione e la ricerca.

Art. 51 Competenze

Il Dietista è responsabile della valutazione dei bisogni di salute correlati alla sfera dell’alimentazione e della nutrizione nelle diverse età della vita, in situazioni fisiologiche e patologiche e dell’assistenza dietetico-nutrizionale alla persona o alla comunità.

Il Dietista contribuisce all’elaborazione di politiche alimentari innovative e inclusive in relazione ai bisogni di salute delle comunità.

Il Dietista assicura in autonomia il processo assistenziale della nutrizione a persone sane e malate applicando l’approccio metodologico basato sull’evidenza, che consiste nelle fasi di valutazione e rivalutazione nutrizionale, diagnosi nutrizionale, intervento nutrizionale, monitoraggio e valutazione degli esiti.

L’intervento nutrizionale, per quanto attiene alla formulazione e attuazione del piano nutrizionale connesso alla patologia, fa riferimento alla diagnosi medica.

Il Dietista si relaziona con gli altri professionisti sanitari per ottenere, ove necessario, gli elementi del quadro clinico che condizionano l’intervento nutrizionale.

Il Dietista raccomanda prodotti, quali integratori alimentari, alimenti a fini medici speciali fra cui i supplementi nutrizionali orali (ONS) o prodotti fitoterapici o farmaceutici di libera vendita, avendone valutato l’attendibilità delle fonti scientifiche, dei dati e delle prove di efficacia, dandone completa informazione alla persona assistita e fornendo chiare indicazioni sul corretto utilizzo.

Art. 52 Obiettivi

Il Dietista, applicando con autonomia e responsabilità la scienza dell’alimentazione e della nutrizione nell’area della promozione della salute e della prevenzione e nell’ambito assistenziale, sanitario e sociale, si pone gli obiettivi di tutelare, ripristinare o ottimizzare lo stato nutrizionale della persona e della comunità, nonché di prevenire e trattare le patologie correlate all’alimentazione e alla nutrizione, promuovendo l’autodeterminazione e la competenza della persona assistita.

Il Dietista contribuisce al miglioramento della qualità della vita e all’ottimizzazione dell’ambiente nutrizionale, agendo presso le istituzioni, l’industria, il mondo accademico e la ricerca.

Art. 53 Decoro personale e dignità della professione

Il Dietista cura la propria persona e promuove il decoro personale e la dignità della professione anche al di fuori dell’attività lavorativa.

Parte XII – Esercizio della professione

Art. 54 Diagnosi

Il Dietista formula la diagnosi nutrizionale per identificare, definire e descrivere uno specifico problema della nutrizione che necessita di intervento nutrizionale.

Art. 55 Consulenza

Il Dietista svolge consulenza professionale per la persona, la comunità, per altri professionisti, per enti, istituzioni e aziende.

Il Dietista, in possesso delle necessarie competenze, svolge attività di consulente tecnico o perito nei casi e negli ambiti previsti dalla normativa applicabile.

Art. 56 Raccomandazioni espresse nelle linee guida e buone pratiche

Il Dietista, applicando i principi della medicina basata sulle evidenze, ricerca in maniera sistematica le prove scientifiche disponibili e ne valuta l’efficacia, la pertinenza, i livelli di applicabilità e la rilevanza; per attuare il processo decisionale si conforma alle raccomandazioni espresse nelle linee guida e alle buone pratiche, associandovi il proprio giudizio critico, nel rispetto dei valori e delle specificità della persona assistita o della comunità.

Art. 57 Pratiche non convenzionali

Il Dietista è abilitato a mettere in atto, sotto la propria responsabilità, modelli alimentari non convenzionali, quali quelli dettati da fattori culturali, etici, ideologici, religiosi della persona assistita, nel rispetto della sicurezza della stessa e del decoro e della dignità della professione; in questi casi richiede sempre alla persona l’espressione di specifico consenso, previa circostanziata informazione circa la qualità o l’assenza di evidenza scientifica di tali modelli, in relazione alla loro sicurezza e non dannosità.

Il Dietista, quando ricorre a tali modelli, garantisce comunque alla persona assistita contestuali interventi nutrizionali specifici e scientificamente fondati.

Art. 58 Dipendenti pubblici e privati

Il Dietista lavoratore subordinato, in ogni ambito operativo, persegue l’uso ottimale delle risorse pubbliche e private, salvaguardando l’efficacia, la sicurezza e l’umanizzazione dell’assistenza nutrizionale e contrastando ogni forma di discriminazione nell’accesso alle cure.

Art. 59 Liberi professionisti

Il Dietista, nell’esercizio libero professionale, rispetta la leale concorrenza e si adopera perché sia valorizzato il proprio operato anche attraverso il principio dell’equo compenso.

Art. 60 Libera professione intramoenia

Il Dietista svolge attività intramoenia in conformità ai regolamenti dell’azienda in cui opera, in autonomia e con conseguente responsabilità.

Art. 61 Equo compenso

Il Dietista che svolge l’attività in regime di libera professione è tenuto a concordare o preventivare un compenso per la propria opera professionale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali.

Il Dietista è tenuto ad avvertire la persona assistita, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con la persona assistita siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalla normativa in tema di equo compenso.

Il Dietista può, a titolo di liberalità, prestare gratuitamente la propria opera, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

Art. 62 Rifiuto di prestazioni professionali

Il Dietista rifiuta la prestazione richiesta qualora sia in contrasto con le evidenze tecnico-scientifiche.

Il Dietista, qualora venga meno il rapporto fiduciario, può rinunciare all’incarico professionale, a condizione che dia un preavviso adeguato e che provveda a informare la persona assistita circa quanto è necessario fare per non pregiudicarne la salute.

Il Dietista, fatta eccezione per i casi di urgenza, può rifiutarsi di eseguire le prestazioni professionali richieste da una persona assistita in situazione di morosità.

Art. 63 Copertura assicurativa

Il Dietista è consapevole che, in caso di danni alla persona assistita derivanti da condotte professionali colpose, l’adeguato risarcimento deve essere garantito da idonea copertura assicurativa.

Il Dietista, quando opera come libero professionista o dipendente di struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che non sia provvista di adeguata copertura assicurativa oppure quando opera all’interno della stessa in regime libero-professionale, stipula idonea polizza di copertura assicurativa, a tutela delle persone assistite, per la responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale.

Il Dietista, operante a qualunque titolo in una struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata, provvede alla stipula di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave a garanzia dell’azione di rivalsa.

Parte XIII – Cura

Art. 64 Sicurezza delle cure

Il Dietista riconosce la gestione del rischio nutrizionale come attività proattiva e parte integrante della propria pratica professionale.

Il Dietista attua la gestione del rischio nutrizionale, finalizzata in particolare alla prevenzione degli eventi avversi correlabili all’alimentazione e alla nutrizione, salvaguardando la sicurezza della persona assistita.

Il Dietista promuove l’assunzione di responsabilità da parte dei professionisti sanitari nell’identificazione del rischio nutrizionale e la segnalazione spontanea di errori o rischio di errori o disfunzioni organizzative correlati all’alimentazione e alla nutrizione.

Il Dietista partecipa a eventi formativi per l’aggiornamento della propria competenza e abilità nell’ambito della gestione del rischio nutrizionale, al fine di garantire la qualità e la sicurezza dell’assistenza dietetico-nutrizionale erogata.

Il Dietista garantisce il mantenimento della funzionalità dei beni strumentali utilizzati.

Art. 65 Continuità delle cure

Il Dietista garantisce la continuità dell’assistenza e una presa in carico sicura della persona assistita, utilizzando strumenti che facilitino l’eventuale passaggio di consegne con altri professionisti sanitari.

Il Dietista, in caso di indisponibilità o di impedimento o del venire meno del rapporto di fiducia, informa la persona assistita circa le modalità della propria sostituzione.

Art. 66 Pianificazione condivisa delle cure

Il Dietista, quando coinvolto nella pianificazione condivisa delle cure, partecipa alla loro elaborazione, relazionandosi con gli altri professionisti sanitari, in un’ottica interdisciplinare.

Il Dietista pianifica l’intervento nutrizionale individuato sulla base della diagnosi nutrizionale e del quadro clinico, tenendo in considerazione le preferenze della persona assistita, il potenziale d’impatto e le risorse disponibili; definisce gli obiettivi clinico-nutrizionali di breve, medio e lungo termine, il tempo, la frequenza e l’intensità dell’assistenza nutrizionale, i controlli e gli interventi successivi; modifica l’intervento nutrizionale in rapporto all’evoluzione dello stato nutrizionale e dei bisogni della persona assistita.

Art. 67 Rifiuto ad alimentarsi

Il Dietista informa la persona capace sulle conseguenze che un rifiuto protratto di alimentarsi comporta per la sua salute, ne documenta la volontà, non assume iniziative costrittive e non collabora a procedure coattive di alimentazione o di nutrizione artificiale.

Il consenso o il rifiuto manifestato dalla persona assistita, adeguatamente informata, va rispettato e mantiene la sua validità, qualora l’interessato perda coscienza, anche di fronte all’aggravarsi della propria situazione clinica.

Il Dietista applica i principi sopra declinati a tutte le persone assistite, comprese quelle sottoposte a limitazioni della libertà personale.

Art. 68 Eccesso di prestazioni professionali

Il Dietista lavoratore subordinato segnala agli organi competenti ogni carico di lavoro eccessivo, proprio o dei colleghi, che comprometta, o possa compromettere, la sicurezza e la salute della persona assistita.

Il Dietista libero professionista evita eccessi di prestazioni professionali per non compromettere la sicurezza e la salute della persona assistita.

Parte XIV – Medicina di genere

Art. 69 Medicina di genere

Il Dietista valorizza la persona assistita affinché l’approccio relazionale e diagnosticoterapeutico sia personalizzato anche in considerazione delle differenze biologiche (definite dal sesso), socio-economiche e culturali (definite dal genere) con particolare riguardo ai meccanismi responsabili delle differenze osservate in risposta all’alimentazione e alla nutrizione.

Il Dietista rispetta la specificità della persona anche nelle attività di ricerca e sperimentazione scientifica.

Parte XV – Documentazione

Art. 70 Certificazione

Il Dietista rilascia alla persona assistita, su sua richiesta o del legale rappresentante, certificazione del proprio intervento professionale.

Art. 71 Refertazione

Nell’ambito della valutazione nutrizionale, il Dietista valuta l’opportunità di rilasciare all’interessato o al legale rappresentante, refertazione in merito allo stato nutrizionale e alla misurazione strumentale del dispendio energetico e della composizione corporea.

Art. 72 Documentazione sanitaria

Le annotazioni del Dietista nella documentazione sanitaria sono finalizzate alla pianificazione dell’assistenza nutrizionale e costituiscono uno strumento di comunicazione con gli altri professionisti sanitari.

Il Dietista riporta nella documentazione sanitaria, in modo tempestivo, chiaro, puntuale, tracciabile e con appropriatezza tecnica e scientifica, la valutazione nutrizionale, la diagnosi nutrizionale, gli obiettivi, i contenuti e gli esiti dell’intervento nutrizionale.

Art. 73 Fascicolo sanitario elettronico

Il Dietista partecipa all’implementazione del fascicolo sanitario elettronico, ove disponibile.

Parte XVI – Formazione continua ed educazione alla salute

Art. 74 Formazione continua

Il Dietista mantiene in ogni momento il più alto standard di conoscenze e di competenze, impegnandosi ad adeguare il proprio sapere al progresso della ricerca scientifica e professionale. Individua, secondo le proprie necessità, idonei strumenti di educazione teorico-pratica e osserva la normativa che disciplina la formazione continua dei professionisti sanitari, correlandola ai propri specifici ambiti professionali.

Il Dietista, quando opportuno, ricorre alla supervisione quale strumento di valutazione e supporto negli specifici ambiti professionali, oltre che strumento di riflessione sul proprio operato, al fine di migliorare l’intervento nutrizionale.

Art. 75 Educazione alla salute

Il Dietista espleta l’intervento di counselling nutrizionale e di educazione alimentare in piena autonomia, secondo un approccio basato su abilità comunicative e relazionali e su principi metodologici educativi, quali l’individuazione dei bisogni, la definizione degli obiettivi, la stesura del progetto e la verifica del risultato, la flessibilità e la partecipazione della persona e della comunità al processo educativo.

Il Dietista promuove il benessere della popolazione mediante la gestione, la promozione di progetti di studio e la partecipazione a campagne di educazione alimentare, educazione ai consumi consapevoli, lotta agli sprechi e sostenibilità alimentare.

Parte XVII – Rapporti professionali

Art. 76 Rapporti con gli studenti

Il Dietista, in possesso di idonei requisiti, mette a disposizione degli studenti conoscenze, competenze, esperienza e abilità professionali attraverso l’impegno nella docenza in ambito universitario e in attività tutoriali, nonché nella direzione delle attività didattiche.

Il Dietista, nello svolgimento di incarichi di insegnamento nel settore scientifico disciplinare di riferimento e nell’esercizio delle attività tutoriali del Corso di Laurea in Dietistica, è competente nel progettare e attivare processi di apprendimento; è responsabile della formazione degli studenti, realizzata attraverso insegnamenti teorico-pratici e attività di tirocinio, cura l’appropriatezza degli atti professionali da loro posti in essere in tali contesti.

Il Dietista, nel caso di attività educative rivolte a studenti che frequentano percorsi formativi diversi dal Corso di Laurea in Dietistica, promuove la trasversalità delle competenze nell’ottica della inter e multi professionalità, limitatamente agli obiettivi formativi previsti dai relativi percorsi di studio.

Art. 77 Rapporti con l’Ordine

Il Dietista partecipa alle attività dell’Ordine per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali.

Il Dietista comunica all’Ordine, per la regolare tenuta dell’albo e dell’elenco speciale ad esaurimento, i propri dati anagrafici, i titoli di studio, le specializzazioni, il cambio di residenza, di domicilio fisico o digitale, il trasferimento in altra provincia e la cessazione della propria attività professionale.

Il Dietista provvede regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici a proprio carico nei confronti dell’Ordine, secondo la normativa applicabile.

Il Dietista, eletto negli organi dell’Ordine, svolge le funzioni affidategli con diligenza, imparzialità, prudenza, riservatezza e non si avvale del proprio ruolo per conseguire vantaggi personali.

Il Dietista adotta un atteggiamento costruttivo e propositivo che faciliti il dialogo all’interno dell’Ordine, pur nelle possibili divergenze di opinione, e mantiene il rispetto dell’Ordine anche in contesti pubblici e quando utilizza qualsiasi mezzo di comunicazione.

Il Dietista segnala all’Ordine i delitti perseguibili d’ufficio e i comportamenti lesivi dell’autonomia, della dignità e del decoro della professione dei quali venga a conoscenza, gli episodi di inosservanza del Codice deontologico e ogni iniziativa tendente a imporre comportamenti non conformi alla deontologia professionale.

Art. 78 Rapporti con l’organizzazione sanitaria

Il Dietista segnala all’Ordine i casi in cui gli obiettivi, le finalità o le regole dell’organizzazione sanitaria nella quale opera siano in contrasto con le linee guida, le buone pratiche ovvero le norme del Codice deontologico.

Art. 79 Rapporti con le società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche

Il Dietista, nell’attenersi alle raccomandazioni previste dalle linee guida e alle buone pratiche, fa riferimento anche alla produzione culturale e scientifica delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche del proprio ambito professionale e collabora con esse.

Art. 80 Rapporti con le società industriali e commerciali

Il Dietista, per finalità di ricerca scientifica o nell’ambito di attività di consulenza, può collaborare e relazionarsi con enti imprenditoriali o commerciali, dai quali può ricevere contributi economici diretti o indiretti, tali da non condizionare la propria indipendenza professionale.

Art. 81 Compatibilità con cariche extraprofessionali

Il Dietista che riveste cariche pubbliche non può avvalersene per conseguire vantaggi in ambito professionale.

Parte XVIII – Sanità digitale

Art. 82 Medicina digitale

Il Dietista si rapporta alla sanità digitale, intesa come insieme di attività e applicazioni informatiche che utilizzano mezzi elettronici per fornire informazioni, risorse e servizi per la salute della persona.

Il Dietista può utilizzare, in ambito nutrizionale, diari digitali e piattaforme di e-learning rivolte a particolari gruppi di riferimento, applicazioni in grado di valutare la composizione degli alimenti e i loro nutrienti e dispositivi indossabili da utilizzarsi in ogni fase del percorso di assistenza nutrizionale.

Il Dietista collabora con esperti di sanità digitale per migliorarne la corretta e sicura applicabilità in ambito nutrizionale.

Il Dietista utilizza la sanità digitale come supporto al proprio intervento e tutela la riservatezza dei dati; è consapevole che l’efficacia e l’appropriatezza dell’utilizzo della sanità digitale in ambito nutrizionale necessitano di evidenze scientifiche, nel quadro della normativa applicabile.

Il Dietista, nell’uso degli strumenti di sanità digitale, contrasta il rischio di disumanizzazione delle cure, l’accesso non autorizzato e l’utilizzo improprio di cartelle cliniche elettroniche e ne favorisce l’accesso autorizzato da parte di persone con difficoltà o scarsa alfabetizzazione digitale.

Il Dietista evita un impiego distorto dei sistemi digitali, acquisisce e, ove necessario, fa acquisire alla persona assistita competenze operative anche nella previsione di un loro malfunzionamento.

Art. 83 Telemedicina

Il Dietista espleta le prestazioni di telemedicina attraverso la teleconsulenza, la teleassistenza e la teleriabilitazione, secondo le specificità che le caratterizzano, quali elementi concreti di innovazione nel processo assistenziale della nutrizione.

Le prestazioni del Dietista in telemedicina comprendono la rilevazione della storia alimentare e dietetica della persona assistita, la valutazione delle risultanze degli esami ematochimici e strumentali, la gestione del diario alimentare e il monitoraggio nutrizionale.

Il Dietista è consapevole che l’impossibilità di raccogliere nell’ambito della telemedicina alcuni dati antropometrici e di effettuare un esame obiettivo completo, possibili solo in presenza, rende parziale la valutazione dello stato nutrizionale e condiziona l’attendibilità della diagnosi nutrizionale e l’individuazione dell’intervento appropriato.

Art. 84 Identità digitale

Il Dietista mantiene riservate le proprie credenziali di accesso ai sistemi informatici.

Parte XIX – Emergenza

Art. 85 Emergenza sanitaria e calamità naturali

In caso di calamità naturali o emergenza sanitaria, il Dietista fornisce il proprio contributo, qualora sia richiesto dalla gravità delle circostanze contingenti ovvero per indicazione dell’organizzazione sanitaria che coordina l’intervento, impegnandosi ad aggiornare e adeguare le proprie competenze al contesto e agli specifici bisogni.

Art. 86 Emergenza digitale

Il Dietista aggiorna le proprie conoscenze in materia di sicurezza informatica e applica i protocolli per custodire i dati; pone in atto l’attenzione e gli strumenti necessari, per quanto di propria competenza, al fine di scongiurare potenziali situazioni di emergenza digitale.

Il Dietista, in caso di interruzione dei servizi digitali, ne dà immediata segnalazione agli organi di competenza, rispetta i protocolli di sicurezza e collabora con tecnici ed esperti per risolvere l’emergenza.

Il Dietista, in raccordo con gli organi competenti, attiva modalità procedurali alternative per limitare ogni interruzione dei servizi nel contesto emergenziale, promuove la continuità del progetto di cura, sostiene il flusso delle attività professionali basandosi su criteri di priorità e adeguatezza.

Art. 87 Missioni umanitarie e di pace

Il Dietista partecipa a missioni di pace e umanitarie, mettendo a disposizione la propria competenza per rispondere ai bisogni delle persone e della comunità, attraverso l’utilizzo razionale delle risorse, anche con interventi educativi in ambito alimentare e nutrizionale.

Art. 88 Contenzione

Il Dietista è consapevole che la contenzione non è atto terapeutico e contrasta interventi non giustificati da parte di professionisti sanitari che compromettano o possano compromettere l’integrità della persona assistita.

In casi eccezionali, qualora ricorrano gli estremi dello stato di necessità per la sicurezza della persona assistita e delle altre persone, possono essere attuati, in assenza di alternative, interventi cautelari di protezione.

L’intervento cautelare avviene garantendo la dignità della persona, previo confronto con i colleghi dell’equipe e previa informazione alla persona assistita, ricorrendo alla contenzione nella misura minima possibile.

L’intervento cautelare è attuato dal professionista competente, nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche, limitatamente al tempo necessario, con monitoraggio adeguato e annotazione nella documentazione clinico-assistenziale.

Le persone di riferimento sono avvertite senza ritardo dell’intervento cautelare di contenzione attuato nei confronti della persona assistita.

Parte XX – Comportamenti vietati

Art. 89 Abusivismo, prestanomismo e favoreggiamento

Il Dietista è consapevole che l’esercizio di attività non pertinenti alla propria figura professionale lede la propria reputazione, la dignità e il decoro della professione.

Il Dietista non esercita attività riservate ad altre professioni sanitarie.

Il Dietista non agevola né rende possibile, fungendo da prestanome ovvero omettendo la dovuta vigilanza, l’esercizio abusivo della professione a soggetti non abilitati, sospesi, cancellati o radiati.

Il Dietista segnala all’Ordine attività che si configurino quali esercizio abusivo della professione.

Art. 90 Comparaggio e commercio

Il Dietista si astiene da ogni forma di comparaggio e segnala all’Ordine attività di comparaggio di cui sia a conoscenza.

Il Dietista evita ogni forma di indicazione o raccomandazione derivante da un illecito interesse volto a procurare a sé o a terzi indebiti vantaggi economici o di altra natura.

Il Dietista non commercia integratori alimentari, alimenti a fini medici speciali o prodotti fitoterapici o farmaceutici.

Art. 91 Segnalazione del conflitto di interesse

Il Dietista, che sia a conoscenza di professionisti sanitari in situazioni di conflitto di interessi, ne fa segnalazione all’Ordine.

Art. 92 Discredito

Il Dietista, fonda le proprie relazioni con altri professionisti sanitari su probità, cortesia, lealtà, correttezza e trasparenza. In caso di contrasto, mantiene un atteggiamento di rispetto reciproco, anche a tutela della persona assistita ove coinvolta. Qualora il contrasto non sia superabile, si rivolge all’Ordine favorendo una soluzione conciliativa.

Il Dietista non esprime giudizi denigratori o colpevolizzanti, in qualsiasi forma e modalità, circa formazione, competenza, attività e risultati di altri professionisti sanitari.

Il Dietista, che sia a conoscenza di pubblica espressione di giudizi denigratori o colpevolizzanti nei confronti di professionisti sanitari, ne fa segnalazione all’Ordine.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 93 Violazione e inosservanza delle norme deontologiche e sanzioni disciplinari

Il Dietista, qualora violi o comunque non osservi i principi fondamentali o le regole comportamentali del Codice deontologico, è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le procedure e nei termini previsti dall’ordinamento giuridico.

Le sanzioni disciplinari contemplate dalla normativa applicabile sono irrogate secondo una graduazione correlata alla volontarietà, alla gravità e alla reiterazione della condotta, tenendo conto delle circostanze del fatto.